Carrozzieri in protesta contro la norma sui risarcimenti
“Altro che liberalizzazioni. Nel decreto legge ‘Cresci Italia’ varato il 24 gennaio dal governo c’è una norma che limita la libertà dei cittadini e altera la concorrenza nel mercato delle riparazioni di auto”. Confartigianato, Cna e Casartigiani fanno sentire la propria voce con le istituzioni, con una vivace protesta contro la nuova norma sui risarcimenti contenuta nel decreto Monti. Una norma che mette a “rischio la libertà di scelta degli automobilisti e l’attività di 14.000 carrozzerie”.
Il provvedimento incriminato è il comma 2 dell’articolo 29 del decreto liberalizzazioni, che stabilisce che “in alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica”. “In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente – precisano i rappresentanto delle associazioni dei carrozzieri – è ridotto del 30%”.
IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE
“In caso di incidente automobilistico – spiegano -, i cittadini possono scegliere il risarcimento ‘in forma specifica’, vale a dire far riparare gratuitamente il veicolo dalle officine di carrozzeria convenzionate con l’assicurazione. Oppure possono optare per il risarcimento ‘per equivalente’ che consiste nel rimborso del danno dalla propria compagnia di assicurazione per poi far riparare l’auto dal proprio carrozziere di fiducia. Ma, in questo secondo caso, devono rinunciare al 30% del risarcimento dovuto dall’assicurazione”.
“Insomma, in un colpo solo, si penalizzano sia i consumatori – concludono – sia 14.000 imprese di carrozzeria indipendenti e i loro occupati”.
Le associazioni stanno ora portando le loro ragioni in Parlamento, sollecitando alla cancellazione del comma, in quanto “incostituzionale perché aggira la sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, dove viene confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che tale sistema non può e non deve essere considerato o utilizzato come se fosse ‘obbligatorio’, quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile)”.