Patente di guida: la revisione
La patente, documento fondamentale quanto negletto: ci ricordiamo di averla solo quando veniamo fermati per un controllo stradale, e magari poi è troppo tardi. Quante volte ci rendiamo conto che la nostra patente è scaduta da qualche mese e stiamo circolando convinti di essere in regola?
In realtà in pochi di noi sanno come comportarsi per la corretta gestione di questo documento, forse dimentichi della fatica (e dei costi!) che abbiamo sostenuto per averla qualche decade fa.
Vediamo allora cosa c’è da sapere nei vari casi in cui il nostro documento si rende necessario per testimoniare che siamo abilitati alla guida di un veicolo.
REVISIONE DELLA PATENTE
Il codice della strada, agli articoli 126 bis e 128 stabilisce che la revisione della patente di guida può essere disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT o ex motorizzazione), o dal Prefetto nel caso in cui vi siano dubbi sul possesso dei requisiti psico-fisici o dell’idoneita’ tecnica alla guida previsti dalla legge. E’ questo il caso in cui le forze dell’ordine accertino che un autosta era alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Ma la revisione della patente può anche essere richiesta su segnalazione degli ospedali quando il guidatore è stato in coma per una durata superiore alle 48 ore, caso in cui il soggetto deve sostenere un esame di idoneità alla guida presso l’ASL.
La revisione della patente può anche essere disposta per i conducenti che hanno provocato incidenti che abbiano causato lesioni gravi alle altre persone coinvolte e che abbiano di conseguenza subito anche il ritiro della patente.
Infine, la revisione può essere disposta anche quando il guidatore perde tutti i punti della patente (20).
COSA ACCADE QUANDO VIENE VIENE RICHIESTA LA REVISIONE DELLA PATENTE
Il DTT o il prefetto mandano una comunicazione scritta al possessore della patente, che lo invita a provvedere entro una data precisa a sottoporsi a visita medica (di solito presso la ASL di competenza) per un esame di idoneità.
Se in sede di questo esame viene accertato che il soggetto non è più in possesso dei requisiti necessari o all’idoneità tecnica per la guida di un veicolo, la patente può essere sospesa o revocata.
COSA ACCADE SE NON CI CI SOTTOPONE A REVISIONE
Se la persona notificata non si presenta all’accertamento, la patente viene sospesa automaticamente a partire dal giorno dopo alla data indicata nella lettera notificata. Tale sospesione resta in essere finché non verranno effettuati ulteriori accertamenti.
COSA ACCADE A CHI CIRCOLA CON LA PATENTE SOSPESA
Chi circola con la patente sospesa incorre nella revoca della patente, oltre a una multa da 155 a 624 euro. La stessa sanzione viene applicata anche a coloro che circolano dopo essere stati dichiarati non idonei dall’accertamento della revisione.