Bonus-Malus: come conservare la propria classe di merito quando si cambia veicolo
Riprendiamo la nostra analisi delle condizioni contrattuali più diffuse con il Bonus-Malus. Una delle preoccupazioni maggiori per gli automobilisti è quella di non scivolare di categoria e – dunque – evitare di essere penalizzati con un incremento del premio assicurativo, specialmente quando non intervengono elementi di colpevolezza. Il caso più diffuso è quello del cambio del veicolo. Fino a qualche anno fa, infatti, chi cambiava veicolo, spesso, era costretto ad assicurarsi ripartendo dalla categoria di ingresso “standard” sulla nuova vettura.
La prima cosa da sapere, dunque, è che l’assicurato gode del diritto di conservare la propria classe di merito quando cambia il proprio veicolo con un altro veicolo di proprietà.
Quando è possibile conservare la propria classe di merito
I casi in cui questo diritto viene applicato sono i seguenti:
* vendita;
* consegna in conto vendita;
* demolizione;
* furto;
* cessazione definitiva della circolazione;
* definitiva esportazione all’estero.
Tutti questi casi sono soggetti alla condizione per cui il veicolo sostitutivo non abbia già circolato dopo la scadenza del contratto assicurativo già in essere.
I ciclomotori
Qualche eccezione presentano invece i ciclomotori che, a seconda del regime di targatura hanno diritti diversi. Se per il nostro ciclomotore non abbiamo aderito al nuovo regime di targatura, possiamo mantenere la nostra classe di merito solo in caso di furto del veicolo o di demolizione certificata. Per tutti quei ciclomotori che invece sono in circolazione dal 14 luglio 2006 e quindi aderiscono al nuovo regime di targatura, la classe di merito può essere mantenuta anche in caso di esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita.
Mantenere la classe di merito su un secondo veicolo
Un’altra informazione interessante è che se viene stipulato un contratto per un veicolo aggiuntivo dello stesso tipo di quello già assicurato, le compagnie assicurative non possono assegnare una classe di merito che sia più sfavorevole di quella che risulta dall’ultimo attestato di rischio del veicolo che risulta già assicurato. Questo diritto può essere applicato solo se i due veicoli sono di proprietà della persona che è titolare della polizza già esistente o di una persona stabilmente convivente che appartenga al nucleo famigliare.
La clausola si può applicare solo nel caso in cui venga stipulato un nuovo contratto, e non con semplice rinnovo.