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Codice della Strada: l’aumento delle sanzioni nel 2011

Forse non tutti lo sanno, ma nel 2011 anche le multe previste dal Codice della Strada hanno subito un ritocchino al rialzo, con un decreto firmato dall’allora Ministro della Giustizia Angelino Alfano e dal Ministro del Tesoro Giulio Tremonti… Pubblichiamo qui tutti gli aumenti che sono scattati dal 1 gennaio 2011, contenuti nella Tabella I del decreto, mentre nella tabella che segue (Tabella II).

TABELLA I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.
Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.
Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.
Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.
Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.
Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.
Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.
Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.
Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.
Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.
Ove era prevista la sanzione da € 200 a €400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.
Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.
Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.
Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.
Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.
Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.
Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.
Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.
Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.
Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.
Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.
Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.
Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.
Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.
Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.
Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.
Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.
Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.
Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.
Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.
Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

TABELLA II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall’aggiornamento dell’importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;
Articolo 15, comma 3-bis;
Articolo 38, comma 13;
Articolo 77, comma 3-bis;
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;
Articolo 94, comma 4-bis;
Articolo 94-bis;
Articolo 96, comma 2-bis;
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;
Articolo 120;
Articolo 128, comma 2;
Articolo 136, comma 6-bis;
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
Articolo 174;
Articolo 178;
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;
Articolo 186, comma 2, lettera a);
Articolo 186-bis;
Articolo 189, comma 9-bis.

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