Fondo di garanzia per le vittime della strada: casi particolari
Abbiamo visto quali sono gli ambiti principali in cui interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Ci sono però dei casi particolari, nei quali il Fondo è tenuto a risarcire i sinistri: ad esempio, il Fondo deve intervenire in caso di sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli che siano stati immatricolati in questo Stato straniero, ma che siano assicurati presso un’impresa con sede legale in Italia operante nel suddetto Stato. In questo caso, si applica l’articolo 283, comma 5.
L’ART. 283 COMMA 5
Tale articolo cita che:
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all’art. 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’art. 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
L’ART. 258, COMMA 4
Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).