Incendio dell’auto in sosta in area pubblica: l’assicurazione deve risarcire
Arriva un’interessante sentenza dalla Cassazione nella sezione terza civile del 13 luglio 2011: la sentenza n. 15392, infatti, stabilisce che se l’auto viene lasciata parcheggiata in un’area pubblica e questa prende fuoco, l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno causato alle altre automobili parcheggiate nelle vicinanze.
Il principio su cui si basa la sentenza è che la sosta del veicolo viene equiparata alla sua circolazione su strada (ovvero su aree pubbliche), ai sensi dell’articolo 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969 e successive modifiche (d.lgs. 209/2005). L’assicurazione obbligatoria (Rc Auto), dunque, è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate causato dall’incendio della propria auto.
Per il risarcimento della propria auto, invece, bisogna che la polizza Rc Auto venga integrata con le clausole accessorie di copertura da furto e incendio. Ma, per cominciare, risparmiare sui costi di risarcimento terzi è un diritto che ora crea un precedente.
Buono a sapersi, insomma.