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La revoca della patente: quando avviene

La sanzione più grave in cui un automobilista può incorrere è la revoca della patente. Si tratta infatti della privazione definitiva del documento, che cessa dunque di avere efficacia e validità per sempre. In poche parole, chi incorre nella revoca della patente si trova nella stessa condizione di chi la patente non l’ha mai conseguita.

LA REVOCA DELLA PATENTE

La revoca della patente viene regolata dagli articoli 116 – comma 13 e 18, 120, 130; 130bis e 219 del Codice della strada.
La revoca può essere disposta:
* dall’ufficio provinciale del DTT (ex motorizzazione) quando il titolare non ha più in modo permanente i requisiti fisici e psichici prescritti dalla legge, oppure se risulta permanentemente non idoneo a una visita di revisione; quando la patente italiana è stata sostituita da una patente di uno stato estero; e come provvedimento definitivo quando la violazione di una norma del CdS in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti abbia causato la morte di altre persone.
* dalla Prefettura nel caso di persone soggette a misure di restrizione della libertà personale o come sanzione accessoria per alcune gravi violazioni del CdS.

Solo in alcuni casi particolari (e mai prima dei due anni di tempo) è possibile riottenere la patente.

SE SI GUIDA NONOSTANTE LA REVOCA DELLA PATENTE…

Guidare con la patente revocata equivale a guidare senza patente. Si incorre in una sanzione da 2.257 a 9.032 euro, con sanzioni accessorie che vanno dal fermo del veicolo per tre mesi alla confisca e all’arresto (in caso di reiterazione).

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