Rc Auto: scadenza, cessazione e periodo di tolleranza
Le assicurazioni auto possono essere considerate una scienza esatta… Quando si parla di assicurazioni, non solo è importantissimo essere precisi in ambito di date, ma molte volte la copertura assicurativa è pregiudicata dall’ora. E’ dunque bene sapere quali sono le naturali scadenze delle polizze e la durata delle coperture nei periodi critici, ovvero quelli del rinnovo e nei casi di sinistro.
La durata dell’assicurazione
Salvo casi di contratti poliennali (di cui già abbiamo trattato), la durata dell’assicurazione è di un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il premio viene pagato. Quindi, se pago il premio oggi, la mia auto sarà assicurata al sopraggiungere dalla mezzanotte. Le assicurazioni saranno quindi tenute a risarcire i danni che sono compresi nel periodo temporale indicato fino alla data di scadenza della polizza, data che viene sempre indicata chiaramente sul documento.
Se alla scadenza della polizza l’assicurato non paga i premi successivi, il contratto si intende sospeso a partire dalle 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Il periodo di tolleranza
Fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza, la compagnia d’assicurazione è tenuto comunque a rispondere dei sinistri causati dal proprio assicurato, anche se il premio per il rinnovo della polizza non è ancora stato pagato, a prescindere dal fatto che l’assicurato voglia o non voglia procedere al pagamento del premio. Si tratta del cosiddetto “periodo di tolleranza” o “periodo di comporto”, che viene applicato nei casi di contratti a tacito rinnovo.
I contratti senza tacito rinnovo
La legge dispone diversamente per i contratti senza tacito rinnovo, che sono quelli in cui il periodo di tolleranza si applica alle scadenze intermedie e non alla scadenza annuale, quando il contratto invece cessa a tutti gli effetti alla data di scadenza.
Per avere la sicurezza di rientrare nei casi di contratto a tacito rinnovo, è sempre bene controllare sulla propria polizza assicurativa le condizioni contrattuali applicate.
La cessazione della polizza in caso di furto
C’è un caso nel quale la polizza in essere cessa prima della sua naturale scadenza. E’ il caso del furto del veicolo. Quando l’assicurato subisce un furto, infatti, la polizza Rc Auto cessa di avere effetti dal giorno successivo alla denuncia che viene presentata all’autorità (polizia o carabinieri). In questo caso, l’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio relativa al periodo residuo annuale (ovvero dal giorno successivo alla denuncia fino alla data di scadenza indicata dal contratto assicurativo), con una ulteriore detrazione dovuta all’imposta sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagato dalla compagnia.