Stipula della polizza: intermediari, broker o contratti on-line?
Ci sono molti modi di stipulare un contratto assicurativo: per anni, il mercato delle assicurazioni si è basato sul lavoro degli agenti che vendono le polizze per conto delle compagnie d’assicurazione, e poi per conto di una serie di altri intermediari, come broker, banche, addetti all’attività di intermediazione come subagenti, produttori e collaboratori a vario titolo (l’importante è verificare che gli intermediari siano iscritti nelle sezioni del Registro unico pubblicato nel sito dell’ISVAP e che la compagnia proposta sia abilitata al rilascio dei documenti assicurativi). Negli ultimi anni, si sono diffuse altre tipologie di vendita dei contratti, come attraverso telefono o internet, offerti dalle varie compagnie.
Quando il contratto può considerarsi concluso
Il contratto RC Auto si intende formalmente concluso con la sottoscrizione della polizza e il pagamento del premio, con il successivo rilascio da parte dell’assicuratore dei documenti assicurativi, che consistono nel contrassegno e nel certificato, che sono entrambe necessari per la circolazione. L’assicurazione deve anche rilasciare all’assicurato una copia che includa tutte le condizioni previste dalla polizza sottoscritta.
Il termine di 5 giorni
Se la vendita della polizza è stata effettuata telefonicamente o tramite internet, è bene sapere che la compagnia deve inviare un documento provvisorio, della validità di 5 giorni. Entro tale periodo deve pervenire all’assicurato la documentazione originale.
Se vengono fornite alla compagnia informazioni errate o inesatte, o se la documentazione richiesta non viene inviata, la compagnia assicurativa ha il diritto di rescindere il contratto o applicare un aumento del premio.
zione assicurativa. Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite, nonché il mancato
I contratti conclusi via internet
Nel caso dei contratti conclusi via internet, è bene sapere che l’ISVAP ha stilato delle regole di condotta che la compagnia deve osservare. Il documento di riferimento è la circolare n. 393 del 17 gennaio 2000, disponibile anche sul sito web dell’Autorità stessa.
I contratti a distanza
Se il contratto viene concluso telefonicamente (tramite telemarketing, ad esempio), prima della stipula del contratto la compagnia deve fornire (e il contraente deve pretendere) l’informativa precontrattuale, che deve indicare chiaramente tutte le clausole e le condizioni applicate.
Dovrà inoltre essere fornito un riepilogo dei principali obblighi di comportamento. Il contraente ha inoltre il diritto al ripensamento, che gli consente in ogni caso di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della stipula, sempre che, nel frattempo, non si sia verificato un sinistro.